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MASE, al via la consultazione sul DM incentivi comunità energetiche

MASE, al via la consultazione sul DM incentivi comunità energetiche
Foto di Solarimo da Pixabay

Ecco cosa cambia con il nuovo decreto sull’Energia Condivisa

Da ieri 28 novembre il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) , ha aperto la consultazione pubblica sul DM “Energia condivisa”, il decreto riguardante i nuovi incentivi per comunità energetiche rinnovabili e autoconsumo collettivo.

Il documento consultabile individua criteri e modalità per la concessione di incentivi volti a promuovere la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche, sistemi di autoconsumo collettivo e individuale a distanza.

La consultazione pubblica

Il MASE chiama a partecipare, entro il 12 dicembre 2022, cittadini, imprese, consumatori, tutti gli attori istituzionali e gli interlocutori di riferimento in campo ambientale.

Durante il periodo di consultazione pubblica tutti i soggetti interessati potranno inviare osservazioni e proposte all’indirizzo dgaece.div03@pec.mise.gov.it, utilizzando il Modulo di adesione alla consultazione scaricabile a questo link e indicando come oggetto della mail “Consultazione DM energia condivisa”.

“Sulle procedure amministrative più importanti, che richiedono processi partecipativi dei territori, chiediamo la voce dei cittadini, delle imprese, delle associazioni e di tutti gli interlocutori di riferimento al fine di acquisire in modo trasparente le osservazioni. Serve uno contributo corale”, ha affermato il ministro Pichetto.

Il Governo punta fortemente sulla crescita delle energie rinnovabili: sono una nostra priorità soprattutto in questo momento emergenziale in cui stiamo vivendo un problema con il caro energia”– ha concluso il Ministro.

Il Decreto Ministeriale, le novità

Ai fine dell’incentivazione il DM amplia la potenza nominale massima del singolo impianto a 1 MW; e sottolinea che gli impianti di produzione e i punti di prelievo facenti parte delle configurazioni di autoconsumo condiviso debbano essere connessi alla rete di distribuzione tramite punti di connessione facenti parte dell’area sottesa alla medesima cabina primaria.

Il Ministero nel periodo 2023-2027, ipotizza di prevedere un contingente complessivo sull’intero periodo posto pari a 5 GW, al raggiungimento dei quali il decreto non sarebbe più applicabile.

Salva ovviamente una nuova disposizione o un aumento della potenza messa a contingente. “Considerato il carattere innovativo del provvedimento, si prevede che il referente della configurazione possa richiedere al GSE – su base volontaria – una verifica preliminare di ammissibilità dei progetti alle disposizioni del decreto”.

Il Gestore ove ne ricorrano le condizioni avrebbe dunque 90 giorni di tempo per rilasciare un parere preliminare, suggerendo eventuali prescrizioni da seguire per addivenire all’ammissibilità alle tariffe incentivanti.

Caratteristiche dell’incentivo

Agli impianti inseriti nelle configurazioni che rispettano i requisiti di ammissibilità sarebbe riconosciuta una tariffa premio. Il Decreto Energia condivisa riporta specifiche tariffe per le diverse configurazioni di consumatori:

Tipologia di configurazione                                            Tariffa base spettante

  1. Sistemi di autoconsumo collettivo da fonti

rinnovabili

2. Sistemi di autoconsumo individuale di energia             100 Euro/ MWh

    rinnovabile a distanza senza linea diretta                         

3. Comunità energetiche rinnovabili                                     110 Euro/MWh

Per impianti fotovoltaici Il decreto incentivi per comunità energetiche e autoconsumo aggiunge anche alcuni fattori di correzione sulla tariffa.In casi di impianti solari in Regioni del Centro (Lazio, Marche,Toscana, Umbria, Abruzzo) la tariffa sarà aumentata di 4 €/MWh; nelle Regioni del Nord (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta, Veneto) di 10 €/MWh.

Nel caso in cui la quota di energia condivisa fosse pari o superiore al 70% dell’energia prodotta, il decreto prevede che la quota residua di energia possa essere venduta liberamente venduta dal produttore. In caso contrario verrebbe applicata alla vendita un tetto di prezzo pari a 80 €/MWh.

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